
Cosa significa antiriciclaggio in ambito bancario?
L’antiriciclaggio in banca è l’insieme di regole e controlli per impedire che fondi di origine illecita entrino nel sistema finanziario tramite contante, titoli al portatore o operazioni opache. Per il settore bancario significa identificare i clienti, registrare e conservare i dati delle operazioni, analizzare i movimenti per individuare anomalie, segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti e comunicare le violazioni ai limiti sull’uso del contante.
L’azione antiriciclaggio ha due pilastri: prevenzione e vigilanza. La prevenzione riguarda presìdi organizzativi, adeguata verifica della clientela e tracciabilità; la vigilanza comprende controlli documentali e ispettivi, oltre a misure correttive e sanzioni. La minaccia include anche il finanziamento del terrorismo, che richiede standard coordinati a livello internazionale per evitare arbitraggi normativi tra Paesi.
Il quadro europeo nasce con la direttiva 91/308/CEE e prosegue con la 2001/97/CE e la 2005/60/CE, che hanno ampliato i soggetti obbligati e rafforzato la prevenzione. La disciplina attuale in Unione europea si fonda sulla quarta direttiva (2015/849) e sulla quinta direttiva (2018/843), integrate da regolamenti delegati della Commissione europea e linee guida dell’Autorità bancaria europea (EBA).
È in corso un’evoluzione verso un regolamento UE direttamente applicabile, per uniformare gli obblighi in tutti gli Stati membri. È prevista l’istituzione dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con vigilanza diretta sugli intermediari più rischiosi e funzioni di coordinamento e assistenza sugli altri soggetti. Il GAFI/FATF fornisce lo standard globale con le 40 Raccomandazioni, aggiornate nel tempo, e monitora i sistemi nazionali.
Il percorso italiano parte dalle norme repressive nel codice penale (art. 648-bis e seguenti) e dall’introduzione delle misure preventive con la L. 197/1991. Il D. Lgs. 56/2004 recepisce la seconda direttiva e amplia i soggetti obbligati, includendo anche notai e avvocati quando pongono in essere per i clienti operazioni finanziarie o immobiliari rilevanti. Ulteriori decreti ministeriali del 3 febbraio 2006 precisano obblighi operativi e sanzionatori.
La cornice organica è il D. Lgs. 231/2007, aggiornato nel tempo (incluso il D. Lgs. 90/2017), che disciplina adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazioni di operazioni sospette e sistema sanzionatorio. Sono previsti anche adempimenti come archivio unico informatico e trasmissione dei dati aggregati. Sul fronte sanzioni, è stato introdotto anche un sistema di minimi ed è previsto il decentramento dei procedimenti per importi fino a 250.000 euro presso Direzioni Provinciali delle Finanze.
Alla Banca d’Italia spettano funzioni di indirizzo regolamentare e vigilanza antiriciclaggio per banche, SIM, gestori del risparmio, intermediari finanziari, fiduciarie in parte, istituti di pagamento e di moneta elettronica. La vigilanza verifica il rispetto degli obblighi di legge e l’adeguatezza di organizzazione e procedure, con analisi dei rischi, controlli documentali e ispezioni in loco. In caso di criticità, può convocare gli organi aziendali o vietare nuove operazioni; in presenza di irregolarità gravi, applica sanzioni pecuniarie e, se necessario, sanzioni non pecuniarie come interdizioni temporanee o ordini di porre fine alle violazioni.
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria), autonoma all’interno della Banca d’Italia, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette. In precedenza, le segnalazioni erano indirizzate all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), mentre oggi la UIF è il perno informativo per intercettare fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’adeguata verifica della clientela (KYC) prevede l’identificazione del cliente nelle operazioni sopra determinate soglie e all’apertura di conti, depositi o rapporti continuativi. Per le persone fisiche si raccolgono generalità, codice fiscale e documento; per gli altri soggetti denominazione, sede e codice fiscale. La verifica può avvenire in presenza oppure in modalità indiretta o a distanza, anche tramite altro intermediario dell’Unione europea o di Paesi aderenti al GAFI, con specifiche cautele.
Le banche registrano le informazioni nell’Archivio Unico Informatico entro 30 giorni e le conservano per 10 anni, mantenendo storicità e tracciabilità delle modifiche. La normativa richiede presìdi organizzativi che semplifichino i livelli decisionali e assicurino controlli documentabili. Il materiale di riferimento segnala approcci operativi diffusi nel settore: esternalizzazione dell’adeguata verifica, piattaforme per l’identificazione a distanza automatizzata, verifiche su liste PEP, liste antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni, oltre a formazione in aula o e-learning e supporto legale in caso di accertamenti.
Il monitoraggio continuo individua anomalie sulla base di indici di rischio. Sono segnali trasversali: operazioni ripetute e mascherate, frazionamenti per evitare le soglie, movimenti ingenti su conti inattivi, operazioni illogiche o antieconomiche, uso di terzi senza giustificazione, dati inesatti, controparti in aree off-shore senza ragione economica. Per il contante e la moneta elettronica rilevano prelievi o versamenti significativi senza motivo, uso atipico del contante in luogo dei mezzi ordinari, cambi valuta fuori conto e rimborsi anomali su strumenti elettronici.
Negli strumenti finanziari e nelle polizze vanno presidiati operazioni fuori conto, negoziazioni frequenti su titoli poco diffusi con controparti extra-UE/OCSE, variazioni sospette di intestazioni e beneficiari. Per le polizze vita sono indizi pagamenti con assegni con molte girate, beneficiari al portatore, frazionamenti immotivati, riscatti frequenti o sconvenienti. Altri campi di attenzione includono libretti al portatore oltre soglia, lettere di credito per spostamenti di fondi senza legame commerciale, uso irrituale di cassette di sicurezza e deleghe, movimentazioni incoerenti con l’attività. Il comportamento del cliente completa il quadro: riluttanza a fornire informazioni, tentativi di evitare identificazione e registrazione, operatività lontana dalla zona di attività senza motivo, uso di contante dopo accertamenti penali, richieste di non far transitare somme sul proprio conto.
Le banche devono segnalare alla UIF le operazioni sospette quando per caratteristiche, entità o natura vi siano ragioni per ritenere che i fondi provengano da reati. L’obbligo è continuo per tutta la durata del rapporto e riguarda anche i tentativi e le operazioni rifiutate o non concluse. La banca deve prestare particolare attenzione al contante e può introdurre soglie interne di attenzione per facilitare la selezione dei casi.
La comunicazione delle violazioni ai limiti sull’uso del contante e dei titoli al portatore è un obbligo distinto: va inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’accertamento dell’infrazione. La distinzione tra segnalazione (alla UIF) e comunicazione (al MEF) è sostanziale e linguistica, con canali e finalità diverse. Completano la trasparenza la tenuta dell’Archivio Unico Informatico, la conservazione decennale della documentazione e la trasmissione dei dati aggregati secondo le regole vigenti.
I clienti devono fornire dati identificativi completi all’avvio di qualsiasi rapporto continuativo o per operazioni sopra soglia. La banca può richiedere documenti integrativi, chiarimenti sulla natura e lo scopo dell’operazione e informazioni sull’origine dei fondi. In presenza di deleghe o procure, la banca verifica coerenza e poteri di firma; l’uso ricorrente di terzi senza giustificazione accende un’attenzione maggiore.
Le operazioni in contante sono soggette a limiti e controlli stringenti, con clausole di non trasferibilità per assegni e vaglia oltre determinate soglie e restrizioni per i libretti al portatore. L’operatività fuori conto, i movimenti incoerenti con il profilo economico e l’uso di strumenti anomali possono comportare richieste di approfondimento o rifiuto dell’operazione.
L’identificazione a distanza è possibile con procedure formalizzate, inclusa la cooperazione con intermediari dell’Unione europea o di Paesi aderenti al GAFI. Le banche adottano soluzioni organizzative e tecnologiche per la verifica a distanza e per la consultazione di liste PEP e sanzioni, e possono esternalizzare parte delle attività di adeguata verifica, mantenendo la responsabilità del presidio.
Le violazioni ai limiti sull’uso del contante e dei titoli al portatore comportano sanzioni dall’1% al 40% dell’importo trasferito. L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione dal 5% fino alla metà del valore dell’operazione, se il fatto non costituisce reato. I libretti al portatore oltre soglia sono sanzionati fino al 20% del saldo (fino a 250.000 euro) e dal 20% al 40% oltre tale importo. La mancata comunicazione al MEF delle infrazioni entro 30 giorni comporta una sanzione dal 3% al 30% della transazione irregolare; le violazioni degli obblighi informativi verso l’autorità competente sono punite da 500 a 25.000 euro. Il mancato rispetto dell’ordine di sospendere operazioni anomale comporta sanzioni da 5.000 a 200.000 euro.
Il procedimento sanzionatorio prevede che l’autorità di vigilanza informi il MEF, la contestazione entro termini definiti per residenti e non residenti, la possibilità di difese e la determinazione finale della somma con decreto, che costituisce titolo esecutivo. La Banca d’Italia può adottare misure di intervento quando rileva criticità, fino a sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime; tra le sanzioni non pecuniarie rientrano l’interdizione temporanea dalle funzioni per le persone fisiche e l’ordine di porre fine alle violazioni per l’ente.
Il materiale di riferimento segnala inoltre sanzioni amministrative fino al 10% del fatturato e sanzioni penali con reclusione fino a 3 anni per specifiche violazioni in ambito antiriciclaggio. In questo contesto, la formazione continua, la gestione del rischio di riciclaggio, l’adeguata verifica strutturata e il supporto legale durante gli accertamenti sono leve operative per ridurre l’esposizione sanzionatoria e assicurare conformità.
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