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Decesso del cointestatario: cosa succede al conto

decesso e conto corrente

Alla morte di un cointestatario va in eredità solo la sua quota.

Firma congiunta: conto bloccato fino alla successione.

Firma disgiunta: il superstite può operare, anche sull’intero saldo (Cass. 2021), salvo contestazioni degli eredi.
La banca blocca i movimenti dopo notifica del decesso, tranne per le spese funerarie.
Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno.

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Sommario contenuti:

Cosa succede al decesso di un cointestatario di conto corrente?

Alla morte di un cointestatario, entra in eredità solamente la sua quota delle somme presenti sul conto. Se i cointestatari sono due, la quota che cade in successione è di regola il 50%. Il contratto di conto corrente non si estingue automaticamente per effetto del decesso: spetta agli eredi decidere se esercitare il recesso dal contratto oppure subentrare nella posizione del defunto.

Esiste l’ipotesi di “contitolarità simulata”, in cui il conto è formalmente intestato a più persone ma le somme provengono esclusivamente dal defunto. In tale circostanza il cointestatario superstite non vanta diritti sostanziali su quelle somme, che rientrano integralmente nell’asse ereditario, a condizione che gli eredi forniscano idonee prove (movimenti, provenienza dei fondi, documenti, testimonianze).

Differenza tra conto cointestato a firma congiunta e disgiunta

Nel conto a firma congiunta ogni operazione richiede la sottoscrizione di tutti i cointestatari. Nel conto a firma disgiunta ciascun cointestatario può operare autonomamente senza il concorso degli altri.

In caso di decesso, la distinzione è determinante. Con firma congiunta, il decesso di uno dei cointestatari comporta il blocco operativo fino alla chiusura della pratica successoria. Con firma disgiunta, il cointestatario superstite mantiene la facoltà di operare, con limiti e cautele connesse alla quota del defunto e ai diritti degli eredi.

Blocco del conto corrente dopo il decesso

Quando scatta il blocco

Alla morte del titolare o di un cointestatario, la banca blocca operazioni come prelievi e bonifici finché non individua formalmente gli eredi. Il blocco serve a preservare le posizioni giuridiche ereditarie e a prevenire movimentazioni non autorizzate.

La banca viene a conoscenza del decesso solo se informata dagli interessati. La comunicazione può avvenire tramite raccomandata A/R, telegramma o PEC. In assenza di notifica, il conto resta attivo e le ordinarie operazioni possono proseguire; in tale evenienza la banca non risponde se il conto viene svuotato da chi accede allo strumento. Prelevare dopo il decesso, prima che l’istituto sappia formalmente della morte, integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Eccezioni possibili

Le spese funerarie costituiscono l’eccezione tipica allo sblocco operativo. È possibile ottenere dalla banca lo sblocco parziale necessario, presentando una dichiarazione al Comune in cui si attestano le qualità ereditarie e l’Atto di Morte, quindi consegnando la relativa documentazione in banca.

Nei conti a firma congiunta, il blocco resta in essere fino all’espletamento della successione e alla verifica degli eredi. Nei conti a firma disgiunta, le prassi possono differire, ma l’orientamento giurisprudenziale più recente incide sui diritti operativi del cointestatario superstite, come illustrato oltre.

Diritti del cointestatario superstite

Nel conto a firma disgiunta, la prassi tradizionale prevedeva il blocco della quota del defunto (ad esempio il 50%) e la disponibilità della sola quota del superstite, talvolta con apertura di un nuovo conto a lui intestato. La giurisprudenza ha precisato che il cointestatario superstite può disporre delle somme in assenza di contestazioni degli eredi (Cassazione 2019, n. 46512), imponendo alla banca la verifica di eventuali rivendicazioni prima di consentire il ritiro dell’intero saldo.

Con un successivo intervento, la Cassazione ha affermato l’obbligo della banca di consentire al cointestatario superstite a firma disgiunta di prelevare anche l’intero saldo, senza pretendere la dichiarazione di successione; il pagamento liberatorio estingue la responsabilità dell’istituto verso gli eredi (Cassazione 2021, n. 7862). In pratica, l’operatività bancaria deve essere garantita al superstite, ferma restando la tutela sostanziale spettante agli eredi sulla quota del defunto.

Nel conto a firma congiunta, il decesso comporta il blocco completo del rapporto fino alla conclusione della pratica di successione. Il cointestatario superstite non può operare, né in proprio né per conto degli eredi, fino allo sblocco formale.

Il diritto di sopravvivenza rappresenta un caso particolare. Se il conto è strutturato con clausola di sopravvivenza, alla morte di un cointestatario la sua quota si trasferisce automaticamente al superstite, che diventa unico titolare. La banca rilascia i documenti attestanti il subentro. Tale meccanismo non implica, di per sé, l’esclusione delle somme dall’asse ereditario.

Rapporti con gli eredi del defunto

La quota del defunto confluisce nell’eredità e spetta agli eredi secondo testamento o legge. Se il cointestatario a firma disgiunta preleva oltre la propria quota senza consenso, risponde verso gli eredi per l’eccedenza; tale condotta può integrare appropriazione indebita (Cassazione 2010, n. 16655), alla luce della presunzione di quote uguali salvo prova contraria (artt. 1298 e 1854 c.c.).

Secondo l’indirizzo più recente, la banca che paga il superstite è liberata verso gli eredi, che devono agire direttamente contro il cointestatario che ha prelevato. Gli eredi possono inoltre eccepire la “contitolarità simulata” quando i fondi provengono esclusivamente dal defunto. La prova si fonda su elementi oggettivi: versamenti, tracciabilità della provenienza e documenti o testimonianze idonee a ricostruire la volontà iniziale.

L’accettazione dell’eredità può avvenire con o senza beneficio di inventario. Chi accetta senza beneficio risponde anche dei debiti del defunto. La scelta incide sulla gestione dei rapporti bancari e sulle richieste documentali in fase di sblocco.

Procedure per lo sblocco del conto

Occorre avvisare prontamente la banca del decesso, allegando il certificato di morte. La comunicazione formale avviene tramite raccomandata A/R, telegramma o PEC, così da attivare le procedure interne dell’istituto.

La banca chiede la documentazione necessaria per identificare gli eredi e ripartire le somme. Sono tipicamente richiesti: dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate entro 1 anno; dichiarazione sostitutiva autenticata; se esiste testamento e il patrimonio supera 100.000 euro, atto notorio; eventuale verbale di pubblicazione del testamento; atti di accettazione dell’eredità, anche con beneficio di inventario.

Nei conti a firma congiunta, lo sblocco avviene solo a conclusione della pratica successoria e dopo la verifica degli aventi diritto. Nei conti a firma disgiunta, l’orientamento della Cassazione del 2021 impone all’istituto di consentire il prelievo anche dell’intero saldo al cointestatario superstite, senza subordinare l’operazione alla dichiarazione di successione; in presenza di contestazioni degli eredi, i profili di responsabilità ricadono sul cointestatario che ha prelevato.

Il contratto di conto corrente non si chiude automaticamente per effetto del decesso. La chiusura interviene solo su richiesta degli eredi, i quali possono alternativamente recedere dal contratto o subentrare nella posizione del defunto.

Aspetti fiscali e successione

Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 1 anno dalla morte. L’obbligo si applica secondo i casi, in particolare in presenza di beni immobili o quando il valore complessivo del patrimonio supera 100.000 euro.

Il pagamento dell’imposta su successioni e donazioni è dovuto con aliquote e franchigie che dipendono dal grado di parentela. La documentazione successoria include, nei casi previsti, la dichiarazione sostitutiva autenticata e, se c’è testamento con patrimonio oltre 100.000 euro, l’atto notorio. L’accettazione con beneficio di inventario può essere valutata per tutelarsi rispetto a eventuali debiti del defunto.

La banca può richiedere i documenti successori per completare la ripartizione delle somme e sbloccare le operazioni, in particolare per i conti a firma congiunta. Per i conti a firma disgiunta, le recenti indicazioni giurisprudenziali regolano l’operatività del superstite, fermo restando che la quota del defunto rientra nell’eredità e spetta agli aventi diritto.

Conclusioni e consigli pratici

  • Comunicare subito il decesso alla banca con raccomandata A/R, telegramma o PEC e allegare il certificato di morte.
  • Richiedere lo sblocco per spese funerarie con dichiarazione al Comune e presentazione dell’Atto di Morte in banca.
  • Nei conti a firma congiunta, attendere la chiusura della successione; nessuna operazione è consentita prima dello sblocco.
  • Nei conti a firma disgiunta, far valere l’orientamento della Cassazione 2021 per operare anche sull’intero saldo; tenere conto delle eventuali contestazioni degli eredi.
  • Considerare l’apertura di un nuovo conto per trasferire la propria quota, ove opportuno, nei rapporti a firma disgiunta.
  • Valutare la clausola di diritto di sopravvivenza per evitare blocchi futuri; ricordare che le somme non sono automaticamente escluse dall’asse ereditario.
  • In caso di dubbi su “contitolarità simulata”, raccogliere prove su movimenti, provenienza dei fondi e documenti iniziali.
  • Presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno e predisporre la documentazione tipica (dichiarazione sostitutiva, atto notorio se necessario, verbale di pubblicazione del testamento, accettazione con o senza beneficio di inventario).
  • Ricorrere a consulenza legale per gestire conflitti tra cointestatari ed eredi, verificare le quote effettive e definire la strategia successoria più adatta.
  • Tenere presente che le informazioni fornite hanno natura generale e non sostituiscono un parere legale qualificato.

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