
Il blocco del conto corrente può derivare da pignoramenti per debiti, controlli bancari (documenti scaduti, scoperti, irregolarità), segnalazioni antiriciclaggio, decesso dell’intestatario o, più raramente, da errori e malfunzionamenti tecnici. Gli effetti sono la sospensione di operazioni e l’indisponibilità delle somme fino alla soluzione della causa. Lo sblocco richiede di aggiornare i documenti, regolarizzare i debiti, chiarire operazioni sospette o attivare strumenti legali come opposizioni, rateizzazioni o piani di ristrutturazione. Agire tempestivamente e fornire documentazione completa accelera la riattivazione.
Le cause ricorrenti di blocco del conto corrente includono pignoramenti per debiti, verifiche e segnalazioni antiriciclaggio, controlli bancari su documenti e operatività, e il decesso dell’intestatario. In alcuni casi la banca interviene anche per gestire scoperti o irregolarità contrattuali. Ogni causa segue procedure, tempi e soluzioni differenti.
I controlli bancari riguardano la regolarità del rapporto e della documentazione. In base al D.Lgs. 231/2007, se il documento d’identità risulta scaduto e non viene aggiornato, la banca sospende i rapporti per 60 giorni mantenendo attivi i pagamenti automatici. Se entro tale termine non viene presentato un documento valido, la banca procede alla chiusura del rapporto.
La banca può bloccare il conto in presenza di scoperti, addebiti non coperti o revoca del fido. In questi casi invia un avviso scritto e richiede la regolarizzazione. Lo sblocco avviene, di norma, dopo l’integrale copertura delle esposizioni o il ripristino delle condizioni contrattuali richieste.
Il pignoramento presso terzi blocca le somme sul conto per soddisfare un credito munito di titolo esecutivo o, per i debiti fiscali, per effetto della cartella esattoriale senza necessità di un provvedimento del giudice. Dopo la notifica, la banca vincola un importo pari al debito aumentato della metà, fino alla chiusura della procedura e all’assegnazione delle somme.
Se sul conto affluiscono esclusivamente stipendi o pensioni, alla data della notifica è pignorabile solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (1.345,53 euro). Le somme accreditate dopo la notifica sono pignorabili nei limiti di un quinto fino all’estinzione del debito. Se le somme provengono da redditi diversi da stipendi o pensioni, l’importo giacente è pignorabile integralmente.
Per i debiti con il Fisco, dopo 60 giorni dalla cartella esattoriale, le somme sul conto possono essere pignorate fino al 100%. Nei conti cointestati il pignoramento colpisce la quota di spettanza, in via presuntiva il 50% delle somme, salvo prova di diversa ripartizione.
Le banche attuano verifiche rafforzate in presenza di operazioni sospette e inviano segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) quando necessario. Dal 1° gennaio 2024, in caso di anomalie, il cliente riceve un questionario da compilare e restituire entro 60 giorni insieme a un documento valido. La mancata risposta o l’insufficienza dei chiarimenti comportano il blocco del conto fino al completamento delle verifiche.
L’inosservanza degli obblighi di controllo espone l’intermediario a sanzioni amministrative tra 2.600 e 13.000 euro per ogni omesso controllo. Durante le verifiche, alcune operazioni possono essere sospese o respinte, e il conto può subire limitazioni operative temporanee fino alla chiusura dell’istruttoria.
Alla morte dell’intestatario, il conto viene bloccato per garantire la corretta devoluzione delle somme agli eredi. La banca richiede la documentazione successoria e mantiene il congelamento fino alla definizione della pratica di successione. Il blocco tutela la massa ereditaria ed evita prelievi o movimenti non autorizzati prima dell’individuazione degli aventi diritto.
Il blocco del conto corrente impedisce l’utilizzo di carte, prelievi, bonifici e assegni, e vincola le somme presenti fino alla conclusione della procedura che ha causato il blocco. Nel pignoramento la banca immobilizza le somme fino all’udienza di assegnazione o al pagamento integrale del debito. Per i controlli antiriciclaggio i tempi sono variabili e dipendono dalla rapidità dei riscontri documentali. In caso di sospensione per documento scaduto, i pagamenti automatici continuano durante i 60 giorni; se la posizione non viene regolarizzata, il rapporto viene chiuso. Nel decesso dell’intestatario, il blocco permane fino alla chiusura della successione e alla ripartizione delle somme tra gli eredi.
Lo sblocco dipende dalla causa che ha generato il blocco. La soluzione richiede di fornire documenti aggiornati, regolarizzare eventuali esposizioni, collaborare con la banca per i chiarimenti antiriciclaggio o attivare strumenti legali per la gestione del debito. Azioni tempestive e documentazione completa accelerano la riattivazione operativa.
Per i controlli documentali è necessario presentare un documento di identità valido entro 60 giorni dalla richiesta o dal rilievo della scadenza. La sospensione si risolve con l’aggiornamento anagrafico e la verifica di adeguata verifica rafforzata, se richiesta.
Per i blocchi legati all’antiriciclaggio bisogna compilare e restituire il questionario entro 60 giorni e allegare la documentazione a supporto delle operazioni contestate. La banca valuta i chiarimenti, effettua gli adempimenti verso la UIF e rimuove le limitazioni al termine dei controlli.
Per i blocchi dovuti a scoperti o irregolarità contrattuali occorre ripianare il saldo negativo, rispettare le scadenze e ripristinare i requisiti del fido. Dopo la regolarizzazione l’operatività viene ripristinata in coerenza con le policy interne della banca.
In caso di pignoramento si può proporre opposizione quando vi siano vizi, importi errati o somme impignorabili. Il giudice può disporre lo sblocco di somme necessarie al minimo vitale, con riferimento alla soglia del triplo dell’assegno sociale accreditata sul conto. La verifica della natura delle somme (stipendio/pensione o altri redditi) incide direttamente sulla quota pignorabile.
È possibile negoziare con i creditori forme di saldo e stralcio o piani di rateizzazione per estinguere il debito e ottenere la rimozione del vincolo. Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono previsti piani di pagamento e la sospensione delle esecuzioni se si attivano procedure idonee.
Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), noto anche come “Legge Salva Suicidi”, consente di sospendere i pignoramenti e ristrutturare i debiti tramite tre strumenti: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione controllata con possibile esdebitazione. L’avvio avviene tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o con assistenza legale specializzata; il tribunale può sospendere i pignoramenti e sbloccare le somme secondo il piano omologato.
La prevenzione richiede monitoraggio costante del rapporto e adempimento degli obblighi informativi. È utile controllare con regolarità saldo e movimenti, leggere gli avvisi della banca e rispondere tempestivamente alle richieste documentali, inclusi i questionari antiriciclaggio. La cura dei pagamenti e delle scadenze, comprese le cartelle esattoriali, riduce il rischio di azioni esecutive. La vigilanza contro phishing e smishing, evitando di cliccare link sospetti e contattando subito la banca in caso di furto credenziali, limita i blocchi per sicurezza. La gestione proattiva dei debiti, con eventuali accordi o piani di rientro, previene pignoramenti e vincoli sulle somme.
Agire subito quando si rileva un conto corrente bloccato accelera lo sblocco e limita i danni operativi. Per i controlli documentali e antiriciclaggio è decisivo fornire entro 60 giorni documenti e chiarimenti completi. Per i pignoramenti occorre valutare opposizioni, natura delle somme e tutele sul minimo vitale, anche mediante accordi o procedure del Codice della Crisi. In caso di decesso dell’intestatario, la presentazione puntuale della documentazione successoria consente di sbloccare e distribuire le somme agli eredi. La combinazione di collaborazione con la banca, regolarizzazione dei debiti e utilizzo degli strumenti legali disponibili è la via più efficace per ripristinare l’operatività del conto.
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