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Delega sul conto corrente: cos’è e come funziona

12 set 2025 | 6 min di lettura

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  • Cos’è: Permesso scritto a un delegato di operare sul conto senza diventarne proprietario.
  • Differenza da cointestazione: Il delegato agisce “a nome” del titolare; non ha pieni poteri.
  • Cosa può fare: Prelievi, versamenti, bonifici, pagamenti entro limiti stabiliti.
  • Cosa non può fare: Chiudere conto, firmare nuovi contratti, nominare altri delegati senza autorizzazione.
  • Revoca: Sempre possibile con comunicazione scritta.
  • Fine delega: Alla morte o incapacità del titolare.
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Sommario contenuti:

Cosa si intende per “delega” quando si parla di conti correnti?

La delega sul conto corrente è un permesso scritto con cui il titolare autorizza un’altra persona (delegato) a operare sul conto a suo nome. La delega è una forma di procura disciplinata dal Codice Civile (art. 1392 e seguenti) e attribuisce al delegato poteri specifici indicati nell’atto di delega.

La delega non trasferisce la proprietà del denaro. Il delegato agisce per conto del titolare e nei limiti definiti nell’atto. È possibile nominare più delegati; di norma ognuno può operare disgiuntamente, salvo diversa istruzione.

Se il conto è cointestato, tutti i titolari devono sottoscrivere la nomina del delegato. La banca verifica identità e firme, registrando i poteri e gli eventuali limiti operativi.

Differenza tra delega e cointestazione

La delega abilita un terzo a operare “a nome” del titolare con poteri limitati. Il delegato non è proprietario delle somme e non può compiere atti che esulano dall’autorizzazione.

La cointestazione rende ciascun cointestatario proprietario del conto secondo il contratto. Un cointestatario può svolgere tutte le operazioni previste dal rapporto, senza i vincoli tipici della delega. Di solito la cointestazione si definisce all’apertura del conto: tutti i futuri cointestatari sono presenti in banca con documenti e codice fiscale per depositare firma e patti operativi.

Come funziona la delega bancaria

La delega si formalizza in banca con un modulo o “atto di autorizzazione” che riporta l’identità delle parti e i poteri concessi. L’istituto può prevedere limiti di importo, categorie di operazioni consentite e condizioni aggiuntive.

È possibile scegliere modelli operativi diversi:

  • Firma disgiunta. Il delegato opera liberamente entro i poteri concessi.
  • Firma congiunta (delega parziale). Per specifiche operazioni serve anche l’autorizzazione del titolare.
  • Firma mista. Il delegato opera da solo fino a una soglia; oltre, serve il consenso del titolare.

Alcuni istituti consentono che titolare e delegato vengano identificati in momenti diversi, purché entrambi siano riconosciuti di persona allo sportello. L’atto di delega può indicare durata, limiti e condizioni di revoca.

Diritti e limiti del delegato

Il delegato può eseguire le operazioni ordinarie indicate nell’atto: versamenti, prelievi, bonifici e pagamenti. I poteri sono delimitati dalla banca e dal titolare e possono comprendere anche operatività su assegni e strumenti di pagamento.

Il delegato non diventa intestatario del conto e non acquisisce diritti di proprietà sulle somme. Il delegato non può chiudere il conto, non può sottoscrivere nuovi contratti con la banca e non può nominare altri delegati, salvo diversa previsione espressa nell’atto.

La banca non risponde dei comportamenti del delegato. In caso di utilizzo non conforme alla delega, possono configurarsi responsabilità anche penali per appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale). Il titolare può limitare l’esposizione definendo soglie e ambiti operativi chiari nell’atto.

Operazioni consentite e non consentite

Operazioni consentite tipicamente previste:

  • Versare contanti o titoli allo sportello.
  • Prelevare contanti e utilizzare eventuali fidi concessi alla clientela.
  • Emettere e incassare assegni; ritirare libretto e moduli assegni.
  • Eseguire bonifici (ordinari, istantanei, urgenti) e pagamenti (bollettini, MAV, modelli F24).
  • Richiedere una carta bancomat.
  • Per i rapporti in titoli: depositare o ritirare titoli con ricevuta, impartire istruzioni sui diritti di opzione, acquistare o vendere titoli a nome del titolare, trasferire o dare titoli in pegno, firmare la documentazione necessaria.

Operazioni non consentite e limiti:

  • Chiusura del conto.
  • Sottoscrizione di nuovi contratti “speciali” con la banca.
  • Nomina di ulteriori delegati in assenza di specifica autorizzazione.
  • In molti casi, operazioni di investimento/disinvestimento su prodotti come fondi, gestioni o polizze non rientrano nei poteri del delegato.

Come richiedere una delega sul conto corrente

  1. Recarsi in banca con il delegato. Il titolare e il delegato vengono identificati di persona. In alcuni istituti è ammessa l’identificazione in momenti differenti, purché entrambe le parti siano riconosciute allo sportello.
  2. Presentare i documenti. Servono documento di identità valido e tessera sanitaria/codice fiscale di titolare e delegato.
  3. Compilare e firmare l’atto di delega. Si indicano con precisione i poteri concessi e i limiti: importi massimi, categorie di operazioni, eventuale firma congiunta o mista.
  4. In caso di conto cointestato, far firmare tutti i titolari. La nomina del delegato richiede il consenso di tutti i cointestatari.
  5. Nominare più delegati se necessario. È possibile attribuire poteri a più persone, di norma con operatività disgiunta salvo indicazioni diverse.

Nota operativa: alcune banche prevedono anche la figura del procuratore. Per operare come procuratore occorrono il documento del procuratore, le copie dei documenti del titolare e l’atto di nomina.

Revoca della delega: come fare

  1. Inviare comunicazione scritta alla banca. Il titolare può revocare o modificare la delega in qualsiasi momento con richiesta formale.
  2. Gestire i conti cointestati. La revoca può essere richiesta anche da un solo cointestatario, che deve avvisare subito il delegato e gli altri titolari. Per modificare i poteri servono i consensi di tutti.
  3. Considerare la rinuncia del delegato. Il delegato può rinunciare in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla banca.
  4. Attendere l’efficacia operativa. La banca esegue revoche e modifiche entro un giorno lavorativo dalla comunicazione ufficiale.

Definire limiti chiari nell’atto di delega riduce il rischio di contestazioni e semplifica l’eventuale revoca.

Vantaggi e svantaggi della delega

Vantaggi Svantaggi/Rischi
Consente operazioni bancarie quando il titolare è impossibilitato a recarsi in filiale. Richiede fiducia elevata nel delegato per evitare abusi.
Possibilità di definire limiti chiari su importi e tipologie di operazioni. La banca non è responsabile dei danni causati dal delegato.
Nominare più delegati garantisce continuità operativa. Operatività non estesa a chiusure di conto o nuovi contratti.
Gestione semplificata di pagamenti, prelievi, assegni e bonifici. Possibili responsabilità penali in caso di uso indebito (art. 646 c.p.).
Configurazioni flessibili: firma disgiunta, congiunta o mista. Spesso esclusi investimenti/disinvestimenti su fondi, gestioni o polizze.

Delega e successione ereditaria

La delega di norma termina se il titolare muore o diventa incapace di agire. La procura collegata al rapporto si estingue e la gestione delle somme segue le regole di successione.

Nei conti cointestati, la morte o l’incapacità di uno dei titolari non fa cessare automaticamente la delega. In alcune situazioni la delega può restare attiva, se gli altri cointestatari sono d’accordo e nel rispetto delle norme successorie e degli interessi degli eredi.

Definire con precisione la durata della delega nell’atto (per esempio, sei mesi) aiuta a gestire eventi successori e a prevenire abusi, mantenendo coerenza con le regole del conto e con gli obblighi verso gli eredi.

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