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Pignoramento del conto corrente: guida completa

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Il pignoramento del conto corrente è il blocco delle somme depositate in banca o in Poste per soddisfare un debito. Colpisce solo il saldo positivo e può estendersi ai nuovi accrediti finché il debito non è coperto. Stipendi e pensioni hanno limiti di pignorabilità con una quota minima sempre protetta.

Lo sblocco del conto può avvenire con pagamento, rateizzazione, opposizione giudiziale o dimostrando che il debito è già estinto o prescritto. Con AdER la procedura è più rapida e senza giudice, ma la rateizzazione sospende subito il blocco.

Dal 2025 i pignoramenti sono telematici e più veloci, mentre le tutele su redditi da lavoro e pensioni sono state rafforzate. Agire tempestivamente è fondamentale per ridurre i tempi di blocco e salvaguardare le somme necessarie al minimo vitale.

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Sommario contenuti:

Cosa significa il pignoramento del conto corrente?

Il pignoramento del conto corrente è una procedura “presso terzi” in cui il creditore chiede di bloccare le somme depositate presso una banca o Poste per soddisfare un debito. Le parti coinvolte sono tre: creditore, debitore e banca (terzo pignorato), che congela le disponibilità fino all’ordine del giudice o, nei casi fiscali, dell’ente di riscossione. Il blocco è immediato nei limiti dell’importo dovuto e può includere anche nuovi accrediti fino alla copertura del debito.

La banca, ricevuto l’atto, deve dichiarare entro 10 giorni se detiene somme del debitore e mantenerle indisponibili. Nelle esecuzioni ordinarie, il Giudice dell’Esecuzione può assegnare le somme al creditore in tempi brevi o entro 90 giorni; il blocco operativo spesso dura 30–60 giorni, fino all’ordinanza di assegnazione o allo sblocco. La banca può trattenere fino al 150% del credito indicato nel precetto per coprire capitale, interessi e spese, secondo prassi indicate nei materiali.

Il pignoramento colpisce solo il saldo positivo. Non è pignorabile la semplice disponibilità di un fido non utilizzato. Se il conto è in rosso, gli accrediti futuri diventano pignorabili solo quando riportano il saldo sopra zero e limitatamente alla parte positiva. Se presenti accrediti di natura protetta (stipendi o pensioni), si applicano limiti di impignorabilità che il titolare deve far valere con documenti.

Sblocco del conto corrente pignorato

Lo sblocco può avvenire in diversi modi: pagamento integrale, rateizzazione accettata dall’ente di riscossione, opposizione giudiziale con sospensione, autotutela per errori o debito già estinto, riconoscimento della prescrizione, riduzione del pignoramento quando sproporzionato, o accesso alle procedure di sovraindebitamento che sospendono le esecuzioni. Dopo l’ordinanza del giudice, la banca versa al creditore le somme assegnate e sblocca l’eventuale eccedenza, riattivando il conto per gli accrediti futuri nei limiti di legge.

Procedura con l’Agenzia delle Entrate

Nel pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può ordinare alla banca il pagamento senza passare dal giudice, dopo 60 giorni dalla cartella non pagata. La banca blocca le somme e, in assenza di iniziative del debitore, provvede al versamento entro i termini. La rateizzazione è una via diretta di sblocco: se il piano viene approvato e la prima rata viene pagata, il pignoramento si sospende e il conto si riattiva; è utile inviare subito a banca e AdER le prove di concessione e pagamento per accelerare.

Sono praticabili altre leve: richiesta di autotutela in caso di somme non dovute o già pagate, eccezione di prescrizione quando maturata, istanza di riduzione del pignoramento se l’importo bloccato è eccessivo rispetto al dovuto, e richiesta di sblocco parziale per somme impignorabili (per esempio quote protette di stipendi o pensioni). Con più pignoramenti simultanei, l’ente o il giudice ripartisce le somme rispettando i limiti complessivi.

Tempi e modalità dello sblocco

I tempi variano in base alla soluzione perseguita:

  • Pagamento totale: circa 7–15 giorni (in alcuni casi fino a 15–30 giorni per completare gli adempimenti).
  • Rateizzazione approvata: 15–30 giorni dopo l’ok e la prima rata.
  • Opposizione giudiziale con richiesta di sospensione: sospensione possibile in 30–60 giorni; decisione sul merito in 2–6 mesi.
  • Autotutela per errore o debito già pagato: 30–90 giorni per la risposta.
  • Prescrizione riconosciuta: 2–4 mesi.
  • Mancata azione entro 60 giorni con AdER: la banca versa le somme pignorate e lo sblocco avviene a procedura conclusa.

La banca sblocca anche quando il creditore o il suo legale comunica il pagamento prima dell’iscrizione a ruolo o l’omessa iscrizione; nelle esecuzioni ordinarie, lo sblocco segue l’ordinanza di estinzione o assegnazione del Giudice dell’Esecuzione.

Nuova legge sul pignoramento del conto corrente

Nel 2025 la disciplina operativa evidenzia procedure più rapide, soprattutto per effetto del pignoramento telematico e dell’accesso più veloce ai dati necessari all’esecuzione. La velocità rende più importante attivarsi entro i termini per far valere diritti e tutele sulle somme.

Novità principali

  • Pignoramento telematico più rapido per i creditori, con riduzione dei passaggi operativi indicata nelle fonti di riferimento.
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione con accesso in tempo reale ai saldi dei conti in fase di riscossione coattiva; pignoramenti automatici attivabili per debiti fiscali superiori a 1.000 euro.
  • Rafforzamento delle tutele su stipendi e pensioni: minimo vitale intoccabile e applicazione di quote pignorabili entro limiti percentuali; per i nuovi accrediti, di norma fino a un quinto per lo stipendio e per la pensione solo sulla parte eccedente il minimo vitale.
  • Rateizzazione come strumento prioritario di sblocco con sospensione immediata dopo la prima rata; per le misure accessorie, è indicata la sospensione del fermo amministrativo dopo il primo pagamento nei limiti descritti nei materiali.

Impatti per i correntisti

Il blocco delle somme comporta indisponibilità del conto, carte e bancomat sospesi, difficoltà nei pagamenti correnti e possibili effetti sull’affidabilità bancaria. La durata può essere estesa se non si paga, non si ottiene una sospensione o non si accede a una soluzione negoziale o giudiziale. Una gestione tempestiva riduce il rischio di immobilizzo prolungato e limita le ricadute sulla vita familiare e professionale.

Diritti del titolare del conto

Il titolare può opporsi al pignoramento entro termini precisi: 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e, nei casi previsti, ulteriori azioni per contestare il diritto a procedere. È possibile chiedere la sospensione urgente per sbloccare somme necessarie al minimo vitale e domandare la riduzione del pignoramento se sproporzionato rispetto al dovuto.

Le somme di stipendio e pensione godono di tutele. Per accrediti già presenti prima del pignoramento resta libero almeno un “tesoretto” pari al doppio dell’assegno sociale mensile, con soglia mai inferiore a 1.000 euro (valori indicati per il 2024). Dopo il pignoramento:

  • Stipendio: pignorabile fino a un quinto dei nuovi accrediti.
  • Pensione: pignorabile nella misura di un quinto solo sulla parte che supera il minimo vitale (assegno sociale mensile più la metà).
  • Nel 2025 il minimo vitale di riferimento è pari a circa 1.616,04 euro (triplo dell’assegno sociale di 538,68 euro).

Con AdER si applicano percentuali differenziate sullo stipendio in base all’importo: 1/10 sotto 2.500 euro, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 oltre 5.000 euro. Se lo stipendio o la pensione sono già pignorati alla fonte, non può aggiungersi una trattenuta “a valle” sul conto per gli stessi emolumenti. Le trattenute complessive per pignoramenti di diversa natura non possono superare il 50% della retribuzione. La cessione del quinto non impedisce il pignoramento: la quota pignorabile si calcola considerando l’intera retribuzione, tenendo conto della differenza nei limiti di legge.

Il conto cointestato è pignorabile solo per la quota del debitore (in via pratica spesso il 50% se gli intestatari sono due), ma la banca può bloccare l’intero saldo fino all’importo pignorato in attesa della decisione del giudice. Il cointestatario non debitore può provare, con documenti, che le somme sono esclusivamente proprie e chiedere l’esclusione anche oltre la quota aritmetica. Nelle coppie, il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) incide sulla protezione delle somme e sulla porzione aggredibile.

Consigli pratici per gestire un conto pignorato

  • Agire subito. Rispettare i termini: 20 giorni per le opposizioni agli atti e 60 giorni per reagire ai pignoramenti esattoriali, altrimenti la banca versa le somme all’ente.
  • Raccogliere prove sulla natura delle somme. Conservare buste paga, cedolini e documenti che attestano stipendi, pensioni o indennità protette; la banca non distingue in automatico e serve documentazione.
  • Valutare la rateizzazione con AdER. Una volta approvata e pagata la prima rata, lo sblocco è rapido; inviare subito ricevute a banca e AdER accelera le operazioni.
  • Usare gli strumenti giudiziali. Chiedere la sospensione urgente, l’eventuale riduzione del pignoramento e far valere l’impignorabilità delle somme necessarie al minimo vitale.
  • Considerare il sovraindebitamento. Le procedure dedicate sospendono i pignoramenti e possono portare alla ristrutturazione o, nei casi gravi, alla cancellazione dei debiti residui, con sblocco di somme essenziali.
  • Gestire i conti cointestati. Valutare la separazione dei conti per il futuro e, in caso di pignoramento, far intervenire il cointestatario non debitore per rivendicare la propria quota o la totale esclusione con prove.
  • Tenere il saldo sotto controllo. Su conti in rosso, i nuovi accrediti non si bloccano finché il saldo non torna positivo; quando diventa positivo, la parte sopra zero è pignorabile entro i limiti.
  • Evitare errori ricorrenti. Non restare inerte, non superare i termini, non trascurare la raccolta di prove sulla provenienza delle somme, non intraprendere iniziative rischiose come svuotamenti strategici che comportano profili legali avversi.
  • Coordinarsi con banca ed enti. Mantenere contatti costanti e inviare documenti aggiornati per ridurre i tempi tecnici di sblocco e prevenire trattenute oltre i limiti consentiti.

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pubblicato il 12 settembre 2025
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