
Il pignoramento del conto corrente è il blocco delle somme depositate in banca o in Poste per soddisfare un debito. Colpisce solo il saldo positivo e può estendersi ai nuovi accrediti finché il debito non è coperto. Stipendi e pensioni hanno limiti di pignorabilità con una quota minima sempre protetta.
Lo sblocco del conto può avvenire con pagamento, rateizzazione, opposizione giudiziale o dimostrando che il debito è già estinto o prescritto. Con AdER la procedura è più rapida e senza giudice, ma la rateizzazione sospende subito il blocco.
Dal 2025 i pignoramenti sono telematici e più veloci, mentre le tutele su redditi da lavoro e pensioni sono state rafforzate. Agire tempestivamente è fondamentale per ridurre i tempi di blocco e salvaguardare le somme necessarie al minimo vitale.
Il pignoramento del conto corrente è una procedura “presso terzi” in cui il creditore chiede di bloccare le somme depositate presso una banca o Poste per soddisfare un debito. Le parti coinvolte sono tre: creditore, debitore e banca (terzo pignorato), che congela le disponibilità fino all’ordine del giudice o, nei casi fiscali, dell’ente di riscossione. Il blocco è immediato nei limiti dell’importo dovuto e può includere anche nuovi accrediti fino alla copertura del debito.
La banca, ricevuto l’atto, deve dichiarare entro 10 giorni se detiene somme del debitore e mantenerle indisponibili. Nelle esecuzioni ordinarie, il Giudice dell’Esecuzione può assegnare le somme al creditore in tempi brevi o entro 90 giorni; il blocco operativo spesso dura 30–60 giorni, fino all’ordinanza di assegnazione o allo sblocco. La banca può trattenere fino al 150% del credito indicato nel precetto per coprire capitale, interessi e spese, secondo prassi indicate nei materiali.
Il pignoramento colpisce solo il saldo positivo. Non è pignorabile la semplice disponibilità di un fido non utilizzato. Se il conto è in rosso, gli accrediti futuri diventano pignorabili solo quando riportano il saldo sopra zero e limitatamente alla parte positiva. Se presenti accrediti di natura protetta (stipendi o pensioni), si applicano limiti di impignorabilità che il titolare deve far valere con documenti.
Lo sblocco può avvenire in diversi modi: pagamento integrale, rateizzazione accettata dall’ente di riscossione, opposizione giudiziale con sospensione, autotutela per errori o debito già estinto, riconoscimento della prescrizione, riduzione del pignoramento quando sproporzionato, o accesso alle procedure di sovraindebitamento che sospendono le esecuzioni. Dopo l’ordinanza del giudice, la banca versa al creditore le somme assegnate e sblocca l’eventuale eccedenza, riattivando il conto per gli accrediti futuri nei limiti di legge.
Nel pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può ordinare alla banca il pagamento senza passare dal giudice, dopo 60 giorni dalla cartella non pagata. La banca blocca le somme e, in assenza di iniziative del debitore, provvede al versamento entro i termini. La rateizzazione è una via diretta di sblocco: se il piano viene approvato e la prima rata viene pagata, il pignoramento si sospende e il conto si riattiva; è utile inviare subito a banca e AdER le prove di concessione e pagamento per accelerare.
Sono praticabili altre leve: richiesta di autotutela in caso di somme non dovute o già pagate, eccezione di prescrizione quando maturata, istanza di riduzione del pignoramento se l’importo bloccato è eccessivo rispetto al dovuto, e richiesta di sblocco parziale per somme impignorabili (per esempio quote protette di stipendi o pensioni). Con più pignoramenti simultanei, l’ente o il giudice ripartisce le somme rispettando i limiti complessivi.
I tempi variano in base alla soluzione perseguita:
La banca sblocca anche quando il creditore o il suo legale comunica il pagamento prima dell’iscrizione a ruolo o l’omessa iscrizione; nelle esecuzioni ordinarie, lo sblocco segue l’ordinanza di estinzione o assegnazione del Giudice dell’Esecuzione.
Nel 2025 la disciplina operativa evidenzia procedure più rapide, soprattutto per effetto del pignoramento telematico e dell’accesso più veloce ai dati necessari all’esecuzione. La velocità rende più importante attivarsi entro i termini per far valere diritti e tutele sulle somme.
Il blocco delle somme comporta indisponibilità del conto, carte e bancomat sospesi, difficoltà nei pagamenti correnti e possibili effetti sull’affidabilità bancaria. La durata può essere estesa se non si paga, non si ottiene una sospensione o non si accede a una soluzione negoziale o giudiziale. Una gestione tempestiva riduce il rischio di immobilizzo prolungato e limita le ricadute sulla vita familiare e professionale.
Il titolare può opporsi al pignoramento entro termini precisi: 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e, nei casi previsti, ulteriori azioni per contestare il diritto a procedere. È possibile chiedere la sospensione urgente per sbloccare somme necessarie al minimo vitale e domandare la riduzione del pignoramento se sproporzionato rispetto al dovuto.
Le somme di stipendio e pensione godono di tutele. Per accrediti già presenti prima del pignoramento resta libero almeno un “tesoretto” pari al doppio dell’assegno sociale mensile, con soglia mai inferiore a 1.000 euro (valori indicati per il 2024). Dopo il pignoramento:
Con AdER si applicano percentuali differenziate sullo stipendio in base all’importo: 1/10 sotto 2.500 euro, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 oltre 5.000 euro. Se lo stipendio o la pensione sono già pignorati alla fonte, non può aggiungersi una trattenuta “a valle” sul conto per gli stessi emolumenti. Le trattenute complessive per pignoramenti di diversa natura non possono superare il 50% della retribuzione. La cessione del quinto non impedisce il pignoramento: la quota pignorabile si calcola considerando l’intera retribuzione, tenendo conto della differenza nei limiti di legge.
Il conto cointestato è pignorabile solo per la quota del debitore (in via pratica spesso il 50% se gli intestatari sono due), ma la banca può bloccare l’intero saldo fino all’importo pignorato in attesa della decisione del giudice. Il cointestatario non debitore può provare, con documenti, che le somme sono esclusivamente proprie e chiedere l’esclusione anche oltre la quota aritmetica. Nelle coppie, il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) incide sulla protezione delle somme e sulla porzione aggredibile.
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